lunedì 6 luglio 2009

Le intercettazioni

Mi accingo a presentare uno dei bavagli più seri del nostro tempo: il limite posto alle intercettazioni. Questa disciplina incrociandosi con il diritto alla privacy è stata soggetta a delle limitazioni, molte delle quali comprensibili, tuttavia è innegabile che grazie alle intercettazioni ambientali è stato possibile scoprire molte cose e arrivare a condanne partendo anche da reati piccoli: infatti da questi si possono ricavare gli indizi di colpevolezza che consentono di cogliere il pesce più grosso. Il 10 giugno scorso è passato alla camera il maxiemendamento sulle intercettazioni che ha posto importanti limitazioni in materia, importanti al punto che l'Associazione Nazionale Magistrati ha parlato di "colpo mortale inflitto alla giustizia penale". Il colpo mortale si riferisce al fatto che fra le tante modifiche previste, questo nuovo emendamento prevede anche che le intercettazioni possono essere usate solo in presenza di "gravi indizi di colpevolezza" il che risulta una presa in giro bella e buona! Il termine stesso ce lo suggerisce: gli indizi sono gravi nel momento in cui la colpa è evidente; ma se ciò si verifica vuol dire che il magistrato possiede già le prove per emettere un mandato di cattura e a nulla gli servirebbero le intercettazioni!! Inoltre il nuovo emendamento permette le intercettazioni per quei reati con pene superiori a 10 anni, questo vuol dire che non si possono intercettare persone coinvolte per reati minori. Anche qui si camuffa una presa in giro: spesso a cogliere il "pesce più grosso" si arriva partendo da reati minori come l'estorsione, l'usura, falso di banconote e secondo questo nuovo emendamento ciò non sarà più possibile. Piccole eccezioni, così sono state battezzate dal governo. Piccole eccezioni che hanno l'unico scopo di gettarci fumo negli occhi! Vi annuncio una novità: di questi giorni è anche la proposta di limitare la circolazione delle informazioni su internet mascherata dalla volontà di proteggere il "diritto all'oblio". E' stata di recente presentata in parlamento un proposta di legge che, se accolta, consentirebbe di cancellare da internet tutte le immagini e i documenti relativi ai processi delle persone di modo che queste abbiano diritto all'oblio del tempo che con internet (strumento di raccolta di informazioni infinito ed eterno) non è più garantito. Ovviamente lo considero un altro bavaglio di cui mi occuperò però un'altra volta. Ora vi presento direttamente dal sito istituzionale della camera i punti del ddl sulle intercettazioni: a) Le intercettazioni richieste dal Pm non potranno piu' essere autorizzate da un solo giudice ma da un collegio di tre giudici con decreto motivato "quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell'indagine". Stessa regola vale per le videoregistrazioni che potranno essere autorizzate solo se ci sia "fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e' disposta si stia svolgendo attivita' criminosa". Fanno eccezione i reati che riguardano la mafia, la criminalita' organizzata e il grave allarme sociale per i quali bastano "i sufficienti indizi di colpevolezza". I reati per i quali sono possibili le intercettazioni sono tutti quelli previsti dal codice di procedura penale (delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo, delitti contro la pubblica amministrazione con pena minima non inferiore ai cinque anni, delitti di droga, contrabbando e armi, ingiuria, minaccia, usura e molestia, materiale pornografico, reati finanziari, aggiotaggio, false comunicazioni sociali). b) Nel decreto motivato il collegio di giudici indica la durata delle operazioni di intercettazione per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo, prorogabili di altri 15 giorni. Un'ulteriore proroga puo' essere autorizzata "qualora siano emersi nuovi elementi, specificatamente indicati nel provvedimento di proroga". Per i delitti di mafia e criminalita' organizzata la durata massima sale a 40 giorni prorogabili per periodi successivi di 20 giorni entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. c) Nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione a disporre l'intercettazione e' data su richiesta della persona offesa ed e' sempre consentita l'acquisizione dei tabulati telefonici "al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze". d) I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato e sono sempre coperti da segreto. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante impianti istallati presso ogni distretto di corte d'appello e presso la competente procura o, su autorizzazione del pm, presso i servizi di polizia giudiziaria. I verbali con le trascrizioni sono immediatamente trasmessi al pm. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni vengono depositati in segreteria insieme ai decreti di autorizzazione per il tempo fissato dal pm, non inferiore ai cinque giorni. Entro quella scadenza i difensori hanno la possibilita' di prendere visione dei verbali. Quindi il pm spedisce il materiale al tribunale che fissa la data dell'udienza e procede "anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione". I risultati delle intercettazioni, inoltre, non possono essere usati in procedimenti diversi da quelle nei quali sono state disposte. e) Entro il 31 marzo di ogni anno le procure devono trasmettere al ministero della giustizia una relazione sulle spese di gestione delle intercettazioni effettuate nell'anno precedente. f) "E' vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto di atti di indagine preliminare nonche' di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste piu' il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai processi penali loro affidati. In caso di fuga di notizie, il magistrato o il pubblico ufficiale responsabili di non avere vigilato sono passibili di una ammenda che va dai 500 ai 1032 euro. g) Nel ddl si parla anche di internet. Il testo introduce nel nostro Ordinamento l’obbligo di rettifica di qualsiasi articolo su richiesta della persona “offesa” entro 48 ore, pena una sanzione pecuniaria , da 7.500 a 12.000€ per tutti i titolari di “siti informatici”. Si reintroduce anche il reato di istigazione alla disobbedienza civile, con il quale sarà possibile, senza l’intervento della Magistratura, intimidire e zittire qualsiasi voce di dissenso. Così come ci vengono presentate dal governo, le intercettazioni sono un serio allarme per la privacy dei cittadini, costituiscono motivo di apprensione e fanno insorgere il dubbio che ci sia una specie di "grande fratello" della legge che ci osserva tutti costantemente. Guardando la cosa da un punto di vista realistico invece ci si rende conto che le intercettazioni sono un problema solo per chi ha qualcosa da nascondere e per quei singoli cittadini e personaggi pubblici (magari con mandati istituzionali) che sono coinvolti in affari poco leciti; per il resto della popolazione le intercettazioni costituiscono solo una garanzia di onestà e trasparenza. Quindi leggendo l'ultimo punto dell'emendamento e riflettendo su quanto sopra vi lascio con una domanda e vi invito a una riflessione: siamo in un regime di dittatura o no?

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